Decreto legge 12.09.2014, n. 133
Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica
1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50»;
b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50».
c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.».
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