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Decreto legge 12.09.2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (G.U. 12.09.2014, n. 212)

Capo II - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni

Art. 5 bis - Disposizioni in materia di autostrade

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada Cispadana», previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell'opera, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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