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Decreto legge 12.09.2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (G.U. 12.09.2014, n. 212)

Capo X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali

Art. 42 bis - Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria

1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005.

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