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Decreto legge 12.09.2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (G.U. 12.09.2014, n. 212)

Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri

Art. 2 - Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

[1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Il bando di gara può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».] 4

[2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.] 5

[3. All'articolo 175, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174».] 6

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