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Decreto legge 12.09.2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. 12.09.2014, n. 212)

Capo VI - Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria

Art. 21 bis - Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.

4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffic

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