Decreto legge 12.09.2014, n. 132
Capo IV - Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione
1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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