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Delibera 09.09.2014

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento. (G.U. 07.10.2014, n. 233)

Art. 8 - Quantificazione della sanzione

1. L'importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 19, comma 5, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A tal fine l'importo è definito in rapporto a:

a) la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo;

b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;

c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento;

d) l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;

e) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.

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