Delibera 09.09.2014
1. L'importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 19, comma 5, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. A tal fine l'importo è definito in rapporto a:
a) la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo;
b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;
c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento;
d) l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
e) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.
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