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Delibera 09.09.2014

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento. (G.U. 07.10.2014, n. 233)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;

c) «Responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'ufficio competente all'istruttoria in materia di sanzioni o altro funzionario dello stesso ufficio, cui è assegnata la responsabilità dello svolgimento del procedimento;

d) «Provvedimenti», i provvedimenti di prevenzione della corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatori, segnatamente il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) di cui all'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Codice di comportamento di amministrazione di cui all'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

e) «Soggetto obbligato», l'organo che la legge o l'amministrazione interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti, tra i quali, ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza, i componenti degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo;

f) «Amministrazioni interessate», tutte le amministrazioni, ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tenute all'adozione dei provvedimenti, ai sensi della disciplina vigente e del Piano nazionale anticorruzione vigente;

g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell'organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempiment

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