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Decreto MIUR 05.09.2014, prot. n. 716

Tabelle graduatorie istituto.

Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli

Avvertenze

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell' Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al d.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al d.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.

E) Nei confronti di coloro che producano il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.

F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole

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