Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 02.09.2014, n. 166
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
1. È abrogato ma continua ad essere applicato ai fini del comma 2 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703.
2. I fondi pensione iscritti all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro 18 mesi. Nelle more dell'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
b) al comma 2, le parole «dall'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto del Ministro dell'economia e finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «dall'articolo 5, commi 2 e 4, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
c) al comma 5, le parole «alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economi
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