IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 02.09.2014, n. 166

Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse. (G.U. 13.11.2014, n. 264)

Capo III - Conflitti di interessi ed incompatibilità

Art. 8 - I conflitti di interesse nei fondi pensione privi di soggettività giuridica

1. Gli amministratori delle società e degli enti al cui interno sono istituiti fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

2. Le società e gli enti adottano, nella gestione dei fondi pensione, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse facenti capo alle predette società ovvero a soggetti esterni incaricati di svolgere attività per conto di esse, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con i soggetti tenuti alla contribuzione, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari.

3. Le società e gli enti formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze rilevanti connesse con la struttura e le attività di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

4. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione ed alla COVIP.

5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escl

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.