Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 02.09.2014, n. 166
Capo II - Criteri e limiti di investimento
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione che stipulano accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possono pattuire il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
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