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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06.10.2014, n. 18

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio.

L'unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere "se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario."

Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.

Come previsto dall'art. 20 lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il contenuto tassativo e la "ratio" dell'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto in parola volto alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore, non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell'obbligo prescritto dalla norma di salute e sicurezza. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica.

Se è pur vero che l'art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, è

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