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Decreto legislativo 13.10.2014, n. 153

Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (G.U. 27.10.2014, n. 250)

Art. 4 - Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;

b) dopo l'articolo 99, è inserito il seguente:

«Art. 99-bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia). - 1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.

3. Con le modal

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