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Decreto Direttoriale MIUR 28.10.2014

Trasferimento del personale amministrativo iscritto nei ruoli del Miur, attraverso l'istituto compensativo dell'interscambio. Termini e modalità di presentazione delle domande.

Art. 4 - Trasferimenti

Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria finale, si procederà al trasferimento dei candidati, in ragione di quanto di seguito riportato.

I trasferimenti verranno disposti presso la sede centrale o gli Uffici Scolastici Regionali dell'Amministrazione. Il personale trasferito presso la sede centrale sarà successivamente assegnato agli uffici della medesima dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie. Il personale trasferito presso gli Uffici Scolastici Regionali sarà successivamente assegnato agli uffici dei medesimi dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Nel caso in cui pervengano due sole domande di interscambio reciproco su sedi diverse, fermo restando il disposto di cui all'art. 1 del presente bando, si procederà al trasferimento indipendentemente dal punteggio conseguito dai richiedenti.

Ove siano presentate più domande per la stessa sede, fermo restando il disposto di cui all'art. 1 del presente bando:

a) si procederà prioritariamente al trasferimento del candidato che si trovi nello stato di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; ove vi siano più candidati in possesso di tale stato, si procederà al trasferimento del candidato con punteggio più alto.

b) si procederà al trasferimento del candidato con punteggio più alto, calcolato in base ai criteri di cui all'allegato 2.

c) a parità di punteggio, in ogni caso, verrà data precedenza al candidato più giovane d'età.

d) in nessun caso si procederà al trasferimento, ove su una sede sia presentata una domanda unica, senza possibilità di interscambio.

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