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Decreto Direttoriale MIUR 01.10.2014, n. 698

Istruzioni in merito alla procedura di iscrizione alle prove scritte e orali e all'attivazione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 5 - Iscrizioni

1. Una volta terminate le procedure di cui ai precedenti articoli, le Istituzioni accademiche procedono all'apertura delle iscrizioni ai percorsi per gli aspiranti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito e per gli aspiranti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

2. Le procedure di iscrizione in sovrannumero sono altresì aperte per i soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e 7 del DM 312/2014, ad eccezione dei soggetti che abbiano già conseguito, attraverso la frequenza del I ciclo di TFA, anche ai soli fini dello scioglimento della riserva, una abilitazione negli ambiti disciplinari di cui all'articolo 2, comma 1, stante l'unificazione dei percorsi sancita dal predetto DM.

3. Stante l'incompatibilità dell'iscrizione al TFA con altri percorsi accademici, gli aspiranti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d) del DM 487/2014, qualora vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei corsi di dottorato, ad eccezione di coloro i quali debbano solo discutere la tesi di dottorato.

4. Gli aspiranti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento in CLIL qualora vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei percorsi di specializzazione o di perfezionamento sopra citati, salvo nel caso in cui manchino loro solo esami di profitto ovvero la prova finale.

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