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Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea 26.11.2014

Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Insegnamento - Settore pubblico - Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali - Clausola 5, punto 1 - Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Nozione di "ragioni obiettive" che giustificano tali contratti - Sanzioni - Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Assenza di diritto al risarcimento del danno.

Nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, da un lato, dal Tribunale di Napoli (Italia), con ordinanze del 2, 15 e 29 gennaio 2013, pervenute in cancelleria il 17 gennaio (C-22/13) e il 7 febbraio 2013 (da C-61/13 a C-63/13), e, dall'altro, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza del 3 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2013 (C-418/13), nei procedimenti

Raffaella Mascolo (C-22/13),

Alba Forni (C-61/13),

Immacolata Racca (C-62/13)

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

con l'intervento di:

Federazione Gilda-Unams,

Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL),

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),

e

Fortuna Russo

contro

Comune di Napoli (C-63/13),

e

Carla Napolitano,

Salvatore Perrella,

Gaetano Romano,

Donatella Cittadino,

Gemma Zangari

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C-418/13),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešic, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader, E. Jarašiunas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 27 marzo 2014,

viste le osservazioni presentate:

- per R. Mascolo, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, V. De Michele, S. Galleano e N. Zampieri, avvocati (C-22/13);

- per A. Forni, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, M. Miscione, F. Visco e R. Garofalo, avvocati (C-61/13);

- per I. Racca, da M. Ambron, P. Ambron, L. Martino, R. Cosio, R. Ruocco e F. Chietera, avvocati (C-62/13);

- per F. Russo, da P. Esposito, avvocato (C-63/13);

- per C. Na

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