IperTesto Unico IperTesto Unico

Sentenza Corte di Cassazione 18.11.2014, n. 25011

Sostegno scolastico - giurisdizione.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione

Sezioni Unite Civili

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

...

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso 25724-2013 proposto da:

Istituto Comprensivo di Tavagnacco, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti -

contro

..., ..., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ..., elettivamente domiciliati in Roma, ..., presso lo studio dell'avvocato ..., rappresentati e difesi dall'avvocato ..., per delega a margine del controricorso; - controricorrenti -

avverso la sentenza n. 645/2013 della Corte D'Appello di Trieste, depositata il 31/07/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. ...;

udito l'Avvocato ... per delega dell'Avvocato ...;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. ..., che ha concluso per il rigetto del ricorso e rimessione alla sezione competente.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 28 maggio 2012, il Tribunale di Udine, in accoglimento del ricorso ex artt. 702-bis cod. proc. civ., 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e 28 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), presentato il 4 aprile 2012 dai coniugi ... e ... , genitori di ... , nata il 15 marzo 2008, ha accertato la natura discriminatoria della decisione dell'Ammin

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.