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Legge 11.11.2014, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (G.U. 11.11.2014, n. 262 - S.O.)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario» sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.»;

al comma 2:

al secondo periodo, dopo le parole: «tratta appenninica Apice-Orsara,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie,»;

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso.»;

al quarto periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il mancato inserimento delle suddette previsioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «definitivi» è soppressa;

il quarto e il qu

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