Legge 11.11.2014, n. 164
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.»;
al comma 2:
al secondo periodo, dopo le parole: «tratta appenninica Apice-Orsara,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie,»;
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso.»;
al quarto periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il mancato inserimento delle suddette previsioni»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
al comma 4:
al primo periodo, la parola: «definitivi» è soppressa;
il quarto e il qu
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