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CCNL 10.11.2014

CCNL per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi dell'indennità di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2 - Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche

1. Per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, al DSGA che copra o abbia coperto posti assegnati in comune con più istituzioni scolastiche, per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, compete, per i periodi di copertura dei relativi posti, una indennità mensile fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilità, avente natura accessoria, di Euro 214,00 mensili lordi.

2. L'indennità di cui al comma 1, corrisposta in deroga all'art. 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, è omnicomprensiva; pertanto, non può farsi luogo alla corresponsione, in via aggiuntiva, delle indennità di direzione, parte fissa, riferite alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, fermo restando che la parte variabile della medesima indennità di direzione rimane a carico del fondo d'istituto delle stesse istituzioni scolastiche sottodimensionate.

3. Per effetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5-ter del D.L. n. 98/2011, la corresponsione dell'indennità ai sensi dei commi 1 e 2 ha luogo anche per l'anno scolastico 2014-2015 e fino al termine dello stesso, qualora l'accordo in sede di conferenza unificata di cui al citato comma 5-ter non sia adottato nel corso del presente anno scolastico 2013-2014, in ogni caso previa verifica congiunta, operata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disponibilità di bilancio a copertura dell'onere e nei limiti delle stesse.

4. Con ulteriore sessione negoziale, gli effetti del presente accordo potranno essere estesi anche ai successivi anni scolastici, ai sensi della normativa richiamata al comma 3.

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