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Decreto legge 06.03.2014, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 06.03.2014, n. 54)

Art. 9 - Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

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