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Decreto legge 06.03.2014, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 06.03.2014, n. 54)

Art. 20 bis - Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «programmazione 2007-2013,» sono inserite le seguenti: «una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le parole: «dall'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

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