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Decreto legge 06.03.2014, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 06.03.2014, n. 54)

Art. 17 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

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