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Decreto MIUR 23.05.2014, prot. n. 356

Reclutamento docenti idonei concorsi.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 399, comma 1, che dispone che "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401";

Visto altresì, l'articolo 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 e, in particolare, il comma 17, in base al quale "le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente", nonché il comma 19, in base al quale "conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili", senza distinzioni tra coloro che si sono collocati in graduatoria come vincitori o idonei;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 41 che prevede che per le amministrazioni dello S

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