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Decreto MIUR 16.05.2014, prot. n. 312

TFA selezione a.a. 2014 - 2015.

Art. 12 - Graduatoria

1. La graduatoria degli ammessi al percorso di TFA è formata dalla somma del punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.

2. È ammesso al percorso di TFA, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nel bando pubblicato da ciascun ateneo.

3. Nell'ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi, salva la possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei nell'ambito della stessa regione di cui al successivo comma 4 e la possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei di altre regioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.

4. Gli idonei non rientranti nelle graduatorie del singolo Ateneo possono essere assegnati d'ufficio in altro Ateneo della stessa regione per la medesima classe di concorso, qualora risulti una disponibilità di posti, ovvero agli altri Atenei eventualmente indicati dal candidato al momento dell'integrazione della domanda, sulla base delle preferenze espresse ai sensi dell'articolo 7, comma 6.

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