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Decreto MIUR 15.05.2014, prot. n. 308

Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni.

Tabella B - Tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia (ivi compreso l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media), valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola dell'infanzia primaria e secondaria ed artistica e al personale educativo

A) Titoli di studio d'accesso

1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 12

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici

(fino ad un massimo di 12 punti)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto

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