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Circolare INPS 12.05.2014, n. 60

Modalità di recupero del bonus fiscale introdotto dall'articolo 1 del DL n. 66/2014 sui contributi previdenziali.

Premessa

Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l'altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

1. Contenuto della norma

In particolare, per l'anno 2014, l'articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti - un credito così articolato:

- per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;

- in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Stante l'evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 (allegato 1) , cui si rimanda integralmente per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo.

L'impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Con la presente circolare si illustrano le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all'

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