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CCNQ 05.05.2014

Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 - 2015. (G.U. 16.05.2014, n. 112)

Capo III - Disposizioni particolari e finali

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 3 ottobre 2005, come successivamente modificato dal DM 23 febbraio 2009, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.

2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingen

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