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CCNQ 05.05.2014

Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 - 2015. (G.U. 16.05.2014, n. 112)

Capo II - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle restanti aree

Art 4 - Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ 3 ottobre 2005 è ridotto del 15%.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui al comma 1 è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 2, lettera b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998.

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