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CCNQ 05.05.2014

Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 - 2015. (G.U. 16.05.2014, n. 112)

Capo I - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle aree II, III e IV

Art. 2 - Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV

1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere f), l) e m). Tali contingenti sono pari a n. 11 distacchi per l'Area II, n. 42 distacchi per l'Area III e n. 42 distacchi per l'Area IV, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2, n. 3 e n. 4 allegate.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta.

4. I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi si

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