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Decreto Direttoriale MIUR 01.07.2014, prot. n. 2216

Bando per la diffusione della Cultura Scientifica 2014.

Titolo 3 - Contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge n. 113/91 e destinati a soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche

Art. 10 - Criteri di valutazione

1. La selezione sui progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 113/91.

2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.

3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:

a) qualità del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 30 punti);

b) qualità dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);

c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).

4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un pu

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