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Decreto Direttoriale MIUR 01.07.2014, prot. n. 2216

Bando per la diffusione della Cultura Scientifica 2014.

Titolo 2 - Contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge n. 113/91 e destinati alle istituzioni scolastiche

Art. 3 - Requisiti dei soggetti

1. Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

2. Ogni istituzione scolastica può presentare fino ad un massimo di tre proposte individuali, e può partecipare fino ad un massimo di cinque congiuntamente ad altri istituti scolastici e/o soggetti pubblici e privati. Oltre tali limiti il Miur invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvederà d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l'ora della presentazione della domanda.

3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più istituti scolastici e/o soggetti pubblici o privati, fermo quanto previsto ai precedenti commi, dovrà essere presentato da un unico soggetto qualificato come "capofila", che in ogni caso dovrà essere rappresentato da un'istituzione scolastica e che sarà referente nei confronti del Miur e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.

4. Nel caso previsto dal precedente comma 3, le attività previste dal progetto dovranno essere realizzate prevalentemente dalle Istituzioni Scolastiche.

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