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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.06.2014, n. 19

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 33, L. n. 104/92, come modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010 - diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza di persona con handicap in situazione di gravità - parenti o affini entro il terzo grado.

L'ANQUAP e la CIDA hanno avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, così come modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità.

In particolare, gli istanti chiedono se l'estensione del diritto in argomento al parente o affine entro il terzo grado prevista dalla disposizione sopra citata possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell'assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato occorre muovere dalla lettura dell'art. 33, comma 3, così come modificato dell'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010.

La disposizione prevede che "a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa".

Da quanto sopra si evince che sono legittimati a fruire dei permessi per l'assi

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