Decreto legge 24.06.2014, n. 91
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo III - Disposizioni urgenti per le imprese
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale su
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