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Decreto legge 24.06.2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo I - Misure per la crescita economica

Capo II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea

Art. 9 - Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, sanitari, sportivi e universitari pubblici 25

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia e di efficientamento e risparmio idrico, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 26

1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere conce

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