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Decreto legge 24.06.2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo I - Misure per la crescita economica

Capo I - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo

Art. 6 bis - Disposizioni per i contratti di rete

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».

2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.

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