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Decreto legge 24.06.2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico

Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico

Art. 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica

1. All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

2. All'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità telematiche»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

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