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Decreto legge 24.06.2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico

Capo II - Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico

Art. 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche

1. All'art. 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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