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Decreto legge 24.06.2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 24.06.2014, n. 144)

Titolo IV - Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico

Capo I - Processo amministrativo

Art. 38 - Processo amministrativo digitale

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 38

38

Comma così modificato da: art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192; art. 20, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83; art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210; art. 1, comma 1, D.L. 30 giugno 2016, n. 117, e infine abrog

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