Decreto MIUR 06.06.2014, prot. n. 375
1. Coloro che abbiano presentato domanda con riserva e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2014, sono tenuti a comunicare all'istituzione scolastica destinataria della domanda l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione.
2. La comunicazione del conseguimento del titolo abilitativo entro il 31 luglio 2014 determina lo scioglimento della riserva e l'inclusione a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
3. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 31 luglio 2014 fa decadere la domanda presentata con riserva e gli aspiranti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di III fascia, purché sia stata presentata la relativa domanda.
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