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Decreto Interministeriale 05.06.2014

Avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 8 - Tutor scolastico e tutor aziendale

1. Nei percorsi sperimentali la funzione tutoriale e rivolta alla promozione del successo formativo degli studenti-apprendisti e al raccordo tra l'istituzione scolastica e la realtà lavorativa. Si esplica nel ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono il percorso sperimentale e di verifica del suo corretto svolgimento. La funzione tutoriale è svolta dal docente tutor di cui al comma 2 e dal tutor aziendale di cui al comma 3, quali figure di riferimento per l'intero percorso formativo personalizzato.

2. Il tutor scolastico è designato dall'istituzione scolastica di norma tra i docenti del Consiglio di classe degli studenti che aderiscono al programma sperimentale anche sulla base di titoli documentati; garantisce l'integrazione tra i momenti di apprendimento in aula e quelli sul posto di lavoro, in collaborazione con il tutor aziendale; assiste lo studente nel rapporto con il Consiglio di classe e interviene nella valutazione del periodo di apprendistato; supporta lo studente nel caso di rientro anticipato nei percorsi ordinari.

3. Il tutor aziendale è designato dall'impresa, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e assiste nel percorso di formazione sul lavoro; trasmette allo studente-apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra formazione in aula e apprendimento sul luogo di lavoro. In collaborazione con il tutor scolastico, fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al termine del periodo di apprendistato, anche in

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