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Decreto Interministeriale 05.06.2014

Avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 3 - Tipologia di imprese e loro requisiti

1. Sono ammesse al programma di sperimentazione le imprese pubbliche o private di cui all'art. 1, comma 2, anche associate in rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 Aprile 2009, n. 33, che rispettino tutti i requisiti formali di legge in relazione alla affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionali e risorse professionali, alla certificazione della qualità dei processi aziendali, nonché a tutti i requisiti di legge previsti per l'accesso ad appalti pubblici.

2. Inoltre, la singola impresa o rete di imprese (di seguito indicate come 'impresa') deve possedere:

- capacità di accogliere come apprendisti gli studenti, singolarmente o come gruppo-classe, appositamente individuati, della scuola o della rete di scuole che stipula la convenzione di cui al successivo articolo 5;

- esperienza nella formazione di apprendisti in relazione a profili professionali corrispondenti al livello dei diplomi di istruzione secondaria superiore o nelle relazioni con istituti di istruzione e formazione per l'alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi curricolari, stage;

- capacità formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate;

- capacità occupazionale in relazione al numero degli studenti che partecipano al programma sperimentale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di apprendistato;

- requisiti di osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale.

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