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Decreto Interministeriale 05.06.2014

Avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Allegato - Relazione tecnica

L'articolo 8 bis del decreto legge n. 104/2013 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale MIUR-MLPS-MEF che permetta l'avvio di un progetto sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti secondari superiori attraverso la stipula di contratti di apprendistato per il triennio 2014-2016.

La tipologia di apprendistato cui fare riferimento, a legislazione vigente, è quella dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, come definito dall'art. 5 del D.lgs. n. 167/2011, che prevede l'apprendistato anche per il conseguimento di un diploma d'istruzione secondaria superiore.

Art. 1 - Oggetto e soggetti del programma sperimentale

Secondo l'articolo 5 del D.lg. n. 167/11, la competenza a regolamentare questa tipologia di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, è delle Regioni, che ne fissano anche la durata. In assenza di disciplina regionale, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca e rimessa ad apposite convenzioni, stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni can gli istituti tecnici e professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In osservanza a queste indicazioni:

• l'art. 4 dello schema di decreto interministeriale prevede che il protocollo d'intesa, il quale costituisce il quadro di riferimento del progetto sperimentale da avviare con ciascuna azienda o rete di aziende, sia sottoscritto, oltre che dal MIUR e dal MLPS, anche dalle Regioni interessate all'attivazione del progetto sperimentale;

Si evidenzia che l'inserimento delle Regioni tiene conto delle osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato circa "i riflessi derivanti da un mancato coinvolgimento delle Regioni".

• l'art. 5, attraverso la convenzione, redatta nel

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