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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 25.06.2014, n. 21

Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. Modalità di trasmissione dei dati. Regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1. Premessa

La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni pubbliche interessate elementi informativi per l'attuazione di talune disposizioni previste dal decreto-legge in oggetto che ha definito un quadro di norme volte al monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito.

In particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito D.L. 66/2014) introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (di seguito sistema PCC).

Le funzionalità del sistema PCC, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (di seguito, debiti commerciali), saranno integrate con nuovi moduli applicativi, che supporteranno in modo continuativo il monitoraggio dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento.

In particolare, l'utilizzo regolare del sistema PCC da parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico.

Al riguardo, si rammenta che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (di seguito D.M. 55/2013), prescrive l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie fiscali e di alcuni enti pubblici a decorrere dal 6 giugno 2014, mentre il termine per le altre pubbliche amministrazioni è stato fissato al 31 marzo 2015 dall'articolo 25 del D.L. 66/2014.

2. Il siste

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