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Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali 16.01.2014, n. 15

Pubblicazione dei dati nominativi dei soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni fruitori di permessi, distacchi ed aspettative sindacali.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Esaminato il quesito a firma del Ministro del Dipartimento della funzione pubblica del 3 dicembre 2013;

Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

1. Con il quesito contenuto nella comunicazione del 3 dicembre 2013 (prot. n. 408) è stato richiesto al Garante di formulare un proprio avviso con riguardo alla legittimità della pubblicazione, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica intenderebbe porre in essere, dei "dati nominativi dei soggetti [dipendenti di pubbliche amministrazioni] fruitori di permessi, distacchi ed aspettative sindacali" alla luce delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza dell'attività amministrativa.

Ancorché nel menzionato quesito non siano precisate le modalità della prospettata pubblicazione, deve ritenersi che, in ragione del richiamo nello stesso contenuto alla disciplina di cui al d.lg. 14 marzo 2013, n. 33, il Dipartimento intenda procedere alla pubblicazione in internet, tramite il proprio sito web istituzionale, dei dati personali sopra menzionati.

2.1. Deve rilevarsi che al trattamento dei dati personali in esame - di natura sensibile ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, essendo gli stessi idonei a rivelare l'affiliazione sindacale degli interessati - trovano anzitutto applicazione, in punto di liceità del trattamento, gli artt. 11, 20 e, per quanto immediatame

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