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Nota MIUR 29.01.2014, prot. n. 275

Percorsi abilitanti speciali. Chiarimenti.

Pervengono numerosi quesiti sulla possibilità di frequentare i corsi di cui all'oggetto in una Regione diversa da quella in cui si è presentata domanda di partecipazione.

Al riguardo, si richiama, in via preliminare, all'osservanza di quanto disposto nell'art. 3 comma 2 del D.D.G. 25 luglio 2013 n. 58, che si riporta: "L'istanza deve essere trasmessa all'Ufficio scolastico Regionale della regione prescelta e l'interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l'espletamento del servizio che la frequenza dei corsi".

Ciò premesso, trasferimenti tra regioni di aspiranti ammessi ai Corsi potranno essere disposti dagli Uffici territoriali competenti, previo nulla osta dei Direttori Generali delle Regioni interessate, soltanto per i seguenti casi eccezionali:

- richiesta dell'aspirante per gravi e documentati motivi;

- corsi non attivati nella Regione, esclusivamente in via residuale, dopo aver esperito, con esito negativo, tutti i tentativi possibili mediante il ricorso agli strumenti flessibili indicati nell'art. 6 del suddetto D. D.G. 58/2013 e nel Decreto Dipartimentale 22 novembre 2013 n. 45, quali: accordi quadro e intese tra Atenei e Istituzioni scolastiche autonome o Istituti tecnici superiori, corsi a distanza, accorpamenti di discipline omogenee per le classi di concorso con basso numero di aspiranti, strumento, quest'ultimo, che non risulta essere utilizzato da codesti Uffici. In tali casi dovranno essere attuati da parte degli uffici coinvolti tutti gli interventi necessari per garantire una gestione trasparente dei nulla osta e la tutela delle posizioni degli aspiranti interessati. In proposito, si fa osservare che è competenza dell'USR di arrivo di gestire le richieste ed eventualmente graduarle, pertanto i singoli aspiranti non devono in nessun modo rivolgersi direttamente alle istituzioni accademiche.

Si invitano inoltre codesti Uffici a:

- individuare un referente per la procedura ab

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