D.P.C.M. 22.01.2014
1. I sindaci e i presidenti delle province, interessati dagli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, e di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, operano in qualità di commissari governativi fino al 31 dicembre 2014 al fine di attuare le misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Per i suddetti interventi i sindaci e i presidenti delle province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
1) articolo 11, commi 10 e 12;
2) articolo 12, comma 1, terzo periodo;
3) articolo 12, comma 2, terzo periodo;
4) articolo 12, comma 3, terzo periodo;
5) articolo 48, commi 1 e 1-bis;
6) articolo 70, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;
7) articolo 71;
8) articolo 122, comma 5, secondo periodo;
9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;
10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza di cui ai commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;
11) articolo 125, comma 6;
b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: tutte le disposizioni strettamente connesse agli articoli derogabili d
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