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Decreto legge 23.01.2014, n. 3

Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. (G.U. 23.01.2014, n. 18)

Art. 1 - Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'

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