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Direttiva Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 09.01.2014

Linee guida per l'applicazione «dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte». (G.U. 12.03.2014, n. 59)

Formula iniziale

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Vista la legge 7 agosto 1990. n. 241 e, in particolare, gli articoli 2, 2-bis, 7, 10, 10-bis, 29 e 35;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33;

Visto l'articolo 28 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'onorevole avvocato Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, onorevole avvocato Gianpiero D'Alia, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione;

Adotta

la seguente direttiva

1. Premessa

La presente direttiva ha l'obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni linee guida sull'applicazione dell'articolo 28 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui ha introdotto l'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.

La disposizione in esame modifica l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, introducendo il comma 1-bis, che introduce il diritto dell'interessato ad ottenere un indennizzo da ritardo che, a sua volta, andrà corrisposto alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988 e, ciò, fermo restando il carattere immediatamente applicativo delle disposizioni introdotte.

L'articolo

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