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Decreto MIUR 31.01.2014, prot. n. 64

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2013/2014 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate.

Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura

Art. 3 - Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il decreto ministeriale in pari data, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2013/2014, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale a indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ed è valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermati dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

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